Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La sentenza n. 303 del 2003 è una delle pronunce più importanti sul nuovo Titolo V della Costituzione: la Corte ha elaborato il principio della «sussidiarietà legislativa», riconoscendo che lo Stato può attirare a sé funzioni amministrative e la relativa potestà legislativa quando lo esigano esigenze unitarie, purché con il consenso delle Regioni attraverso intese.
Di cosa si tratta
La legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo) delegava al Governo la disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, sottraendo di fatto alle Regioni competenze legislative concorrenti previste dal riformato Titolo V. La Corte era chiamata a stabilire se lo Stato potesse legiferare in materie di competenza regionale invocando ragioni di interesse unitario.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni avevano impugnato l’art. 1 della legge n. 443 del 2001 (e successive modifiche), che delegava al Governo di disciplinare con decreti legislativi la realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 120 della Costituzione. Il nodo era se il principio di sussidiarietà potesse giustificare un’attrazione di competenze a favore dello Stato oltre i limiti fissati dall’art. 117.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3, ultimo periodo e del comma 3-bis dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001. Ha invece elaborato il principio che lo Stato può attrarre a sé funzioni amministrative e la correlativa potestà legislativa, anche in materie di competenza regionale concorrente, quando lo richiedano esigenze di esercizio unitario, ma solo previo consenso regionale attraverso intese nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Il principio
Il principio di sussidiarietà può determinare un’attrazione di funzioni amministrative e legislative allo Stato in materie di competenza regionale concorrente, ma questa «flessibilità» del riparto di competenze è costituzionalmente legittima solo se accompagnata dall’assenso regionale attraverso intese, nel rispetto della leale collaborazione.
Domande e risposte
Cos’è la sussidiarietà legislativa elaborata dalla Corte?
È il principio per cui lo Stato può legiferare in materie di potestà concorrente regionale quando le esigenze di esercizio unitario della funzione lo rendano necessario, a condizione che il consenso delle Regioni sia acquisito tramite intese nel rispetto della leale collaborazione.
Cosa aveva sbagliato la legge obiettivo?
Aveva previsto che i decreti legislativi potessero dettare una disciplina cedevole, sostituibile da norme regionali successive, senza però garantire il pieno coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di formazione: mancava la necessaria intesa preventiva.
Qual è l’importanza di questa sentenza?
È considerata pietra miliare del diritto regionale italiano: ha introdotto la nozione di «sussidiarietà ascendente» e ha chiarito i limiti entro cui lo Stato può riprendere competenze cedute alle Regioni dalla riforma del Titolo V del 2001.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nelle funzioni amministrative
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.