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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 15 del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace) per carenza di motivazione dell’ordinanza di rimessione: il giudice a quo non ha descritto la fattispecie né giustificato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina la competenza penale del giudice di pace, lamentando che la norma non preveda espressamente l’obbligo per il pubblico ministero di notificare all’indagato l’avviso di chiusura delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) al termine delle indagini preliminari.

La questione di legittimità costituzionale

Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Norma impugnata: art. 15 d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede l’obbligo di notifica dell’avviso di chiusura indagini. Rimettente: Giudice di pace di Reggio Emilia. Il Presidente del Consiglio aveva chiesto la manifesta inammissibilità per mancata motivazione.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione è priva della descrizione della fattispecie e carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza. Il mero rinvio all’eccezione sollevata dalla difesa non supplisce alla mancanza di una motivazione autosufficiente del giudice.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare autonomamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: non è sufficiente il rinvio all’eccezione della parte, perché il giudice deve rendere esplicite in modo autosufficiente le ragioni del suo dubbio.

Domande e risposte

Cos’è l’avviso di chiusura delle indagini preliminari?

L’art. 415-bis c.p.p. impone al pubblico ministero di notificare all’indagato, prima di chiedere il rinvio a giudizio, un avviso che gli consente di presentare memorie, produrre documenti o chiedere di essere sentito.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché l’ordinanza non conteneva la descrizione del caso concreto né argomentava perché la norma fosse applicabile e potenzialmente incostituzionale in quel procedimento.

Vale lo stesso principio per tutti i giudici rimettenti?

Sì. La Corte ha ribadito questo requisito in numerose pronunce (tra cui le ordinanze n. 231 e 133 del 2003 e n. 461 del 2002): ogni ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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