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La Corte esamina la delibera statutaria dell’Emilia-Romagna e ribadisce — parallelamente alla sent. n. 378/2004 — che le norme programmatiche degli statuti regionali sono prive di efficacia giuridica diretta. Le questioni su principi come pace, uguaglianza di genere e tutela dell’ambiente vengono dichiarate inammissibili o non fondate; alcune norme procedurali sulla forma di governo vengono invece scrutinate nel merito.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato la delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna approvata nel 2004, contestando numerose disposizioni: quelle programmatiche su pace, ambiente, parità di genere e tutela delle convivenze, nonché alcune norme sulla forma di governo regionale (approvazione consiliare del programma di governo, funzioni della Città metropolitana di Bologna, rapporti tra legislazione regionale e comunitaria).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 114, 117, 118, 123 Cost. e al principio di armonia con la Costituzione, lamentando che alcune norme invadessero la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e diritto elettorale, o alterassero la forma di governo regionale in modo incompatibile con l’art. 123 Cost.
La decisione della Corte
La Corte segue la medesima linea della sent. n. 378/2004: le disposizioni programmatiche sui diritti fondamentali e sui valori civili (pace, uguaglianza, forme di convivenza) sono prive di efficacia giuridica e le questioni su di esse vengono dichiarate inammissibili. Le norme sulla forma di governo (approvazione del programma da parte del Consiglio, funzioni della Città metropolitana, incompatibilità assessori-consiglieri) vengono scrutinate nel merito e dichiarate in parte non fondate, in parte inammissibili.
Il principio
Gli statuti regionali possono contenere disposizioni programmatiche enunciative di valori e obiettivi politici, ma tali enunciati sono privi di forza normativa precettiva: non modificano il riparto di competenze costituzionali né attribuiscono diritti soggettivi ai cittadini. Il controllo della Corte si concentra sulle disposizioni che incidono concretamente sulla forma di governo e sulle competenze regionali.
Domande e risposte
Lo statuto regionale può disciplinare le funzioni della Città metropolitana?
La Corte ha ritenuto che l’art. 26, comma 3, dello statuto emiliano-romagnolo non violasse l’art. 117, comma 2, lett. p), Cost. (che riserva allo Stato la disciplina delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane), poiché la disposizione rinviava comunque alla legge statale per la definizione delle funzioni fondamentali.
L’approvazione consiliare del programma di governo regionale è costituzionalmente legittima?
La Corte ha ritenuto non fondata la questione, osservando che la previsione di un voto consiliare sul programma non contraddice necessariamente il canone di armonia con la Costituzione ex art. 123 Cost., purché non alteri la forma di governo regionale nei suoi tratti essenziali.
In cosa questa sentenza si distingue dalla n. 378/2004?
Le due sentenze sono gemelle per metodo e principi. La n. 379/2004 riguarda specificatamente la delibera statutaria dell’Emilia-Romagna, con disposizioni in parte diverse da quelle di Toscana e Umbria (sent. n. 378), ma l’esito è sostanzialmente analogo: le norme programmatiche sono prive di efficacia giuridica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro principale
- Art. 123 della Costituzione — statuti regionali ordinari e armonia con la Costituzione
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
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