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Il Tribunale di Reggio Calabria chiedeva alla Corte di consentire la confisca dei beni di illecita provenienza anche quando la proposta di misura di prevenzione personale viene rigettata per cessata pericolosità. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: svincolare la confisca dalla misura personale comporterebbe una “innovazione di sistema” riservata al legislatore.

Di cosa si tratta

Nel sistema antimafia (legge n. 575/1965), la confisca dei beni è normalmente accessoria alla misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale). Il Tribunale di Reggio Calabria riteneva di poter accertare che i beni acquistati nel 1981 e 1985 fossero di illecita provenienza, ma doveva rigettare la misura personale perché la pericolosità sociale era cessata da tempo. Chiedeva perciò di poter disporre comunque la confisca.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 2-ter, commi 3, 4 e 6, della l. n. 575/1965 in riferimento agli artt. 3, 41 secondo comma e 42 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente la confisca quando la pericolosità sociale è cessata prima della decisione giudiziale sulla misura personale.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità: il vigente sistema legislativo antimafia è costruito sul nesso di pregiudizialità tra misura personale e misura patrimoniale. La richiesta del rimettente implicherebbe una scelta di politica criminale — rendere la confisca autonoma dalla misura personale in nuove ipotesi — che spetta al legislatore e non può essere realizzata attraverso una pronuncia additiva della Corte.

Il principio

Quando l’accoglimento di una questione richiederebbe non la semplice eliminazione di una norma ma la costruzione di un nuovo sistema normativo, la questione è inammissibile: la Corte può eliminare norme ma non può creare dal nulla discipline complesse che implicano scelte discrezionali di politica criminale.

Domande e risposte

Quando è possibile la confisca antimafia senza misura personale?

Nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 2-ter, commi 7 e 8, della l. n. 575/1965 (assenza, residenza o dimora all’estero del soggetto). In questi casi è comunque presupposta una valutazione di pericolosità sociale, sia pure in absentia.

Cosa significa che la “pericolosità è rilevante al momento dell’acquisto”?

Il rimettente sosteneva che, poiché i beni erano stati acquistati quando il soggetto era ancora pericoloso (anteriormente al 1985), il collegamento tra pericolosità e acquisizione illecita esistesse. Ma nel sistema vigente ciò non è sufficiente a consentire la confisca in assenza di misura personale.

Questo tipo di questione è stato poi affrontato dal legislatore?

Sì: successive riforme del codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) hanno ampliato i casi di autonomia della misura patrimoniale rispetto a quella personale, proprio per evitare che la cessazione della pericolosità impedisca la confisca di beni di illecita provenienza.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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