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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 206 del codice penale nella parte in cui in fase cautelare non consente di applicare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva come la libertà vigilata. L’automatismo della misura detentiva viola il principio di ragionevolezza e il diritto alla salute del malato di mente.

Di cosa si tratta

L’art. 206 c.p. prevede l’applicazione provvisoria di misure di sicurezza durante il procedimento penale. Per i soggetti infermi di mente, l’unica misura provvisoria applicabile era il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), anche quando un soggetto mostrava progressi terapeutici e la sua pericolosità sociale si era ridotta. Il GIP di Roma chiedeva di poter disporre la libertà vigilata in via provvisoria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 206 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (e implicitamente all’art. 32), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in via cautelare, una misura di sicurezza non detentiva come la libertà vigilata, in luogo del ricovero in OPG.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale dell’art. 206 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in OPG, una misura di sicurezza non detentiva idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale. Il rigido automatismo della misura detentiva è irragionevole e pregiudica il diritto alla salute dell’infermo, tanto più in fase cautelare dove gli accertamenti non sono definitivi.

Il principio

Il giudice deve poter valutare in concreto quale misura sia più idonea a contemperare la cura del malato di mente e il controllo della sua pericolosità sociale. Sarebbe irragionevole precludergli in via provvisoria una misura (la libertà vigilata) che è invece consentita in via definitiva dopo la sentenza di proscioglimento: la fase cautelare, proprio per la provvisorietà degli accertamenti, richiede ancora più flessibilità.

Domande e risposte

Qual era il precedente che la Corte cita come punto di riferimento?

La sentenza n. 253/2003, con cui la Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 222 c.p. nella parte in cui non consentiva al giudice di disporre, dopo il proscioglimento, una misura non detentiva in luogo del ricovero in OPG. Il n. 367/2004 estende quel principio alla fase cautelare.

Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?

Il giudice può disporre la libertà vigilata (con le prescrizioni dell’art. 228, comma 2, c.p.) anche in via provvisoria, se ritiene che tale misura garantisca adeguatamente sia la cura del soggetto sia il controllo della sua pericolosità sociale.

Cosa si intende per “pericolosità sociale” in questo contesto?

La probabilità che il soggetto commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati (art. 203 c.p.). La Corte sottolinea che la pericolosità del soggetto in esame si era ridotta ma non del tutto cessata, rendendo la libertà vigilata — con opportune prescrizioni terapeutiche — la misura più adatta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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