Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, perché quella norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 186 del 2020: le questioni sono rimaste prive di oggetto.
Di cosa si tratta
Diversi tribunali (Salerno, Ferrara, Palermo) avevano dubitato della legittimità della norma che, introdotta nel 2018, incideva sui documenti e sugli spostamenti dei richiedenti protezione internazionale. Nel frattempo, però, la Corte aveva già cancellato quella disposizione con un’altra sentenza.
La questione di legittimità costituzionale
I tribunali ordinari di Salerno, Ferrara e Palermo avevano impugnato l’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018), per violazione degli artt. 2, 3, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al Protocollo n. 4 CEDU e al Patto internazionale sui diritti civili e politici.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili: la norma censurata era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 186 del 2020, sicché le questioni risultano ormai prive di oggetto.
Il principio
Quando la norma censurata è già stata rimossa dall’ordinamento da una precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, le ulteriori questioni che la riguardano diventano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Domande e risposte
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché la norma contestata era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 186 del 2020: non c’era più nulla su cui decidere.
La norma sui richiedenti asilo è ancora in vigore?
No. Era già stata rimossa dall’ordinamento dalla precedente sentenza n. 186 del 2020.
Cosa significa «privo di oggetto»?
Significa che la disposizione contestata non esiste più: la Corte non può pronunciarsi nel merito di una norma già annullata.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili della persona, tra i parametri evocati.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato dai giudici rimettenti.
- Art. 16 della Costituzione — Libertà di circolazione e soggiorno, parametro centrale della questione.
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