Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, perché quella norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 186 del 2020: le questioni sono rimaste prive di oggetto.

Di cosa si tratta

Diversi tribunali (Salerno, Ferrara, Palermo) avevano dubitato della legittimità della norma che, introdotta nel 2018, incideva sui documenti e sugli spostamenti dei richiedenti protezione internazionale. Nel frattempo, però, la Corte aveva già cancellato quella disposizione con un’altra sentenza.

La questione di legittimità costituzionale

I tribunali ordinari di Salerno, Ferrara e Palermo avevano impugnato l’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018), per violazione degli artt. 2, 3, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al Protocollo n. 4 CEDU e al Patto internazionale sui diritti civili e politici.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili: la norma censurata era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 186 del 2020, sicché le questioni risultano ormai prive di oggetto.

Il principio

Quando la norma censurata è già stata rimossa dall’ordinamento da una precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, le ulteriori questioni che la riguardano diventano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Domande e risposte

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Perché la norma contestata era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 186 del 2020: non c’era più nulla su cui decidere.

La norma sui richiedenti asilo è ancora in vigore?

No. Era già stata rimossa dall’ordinamento dalla precedente sentenza n. 186 del 2020.

Cosa significa «privo di oggetto»?

Significa che la disposizione contestata non esiste più: la Corte non può pronunciarsi nel merito di una norma già annullata.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale