Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal GUP di Cosenza in materia di misure cautelari e di sicurezza. Le norme censurate non dovevano essere applicate nel giudizio principale, dove si discuteva solo dell’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (il ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e i rapporti tra le regole sulle misure cautelari personali e quelle sulle misure di sicurezza. Il giudice dubitava della legittimità di alcune disposizioni del codice di procedura penale e del codice penale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 299, comma 3-bis, e 300, comma 2, del codice di procedura penale, e l’art. 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 5 della CEDU e al principio di ragionevolezza. Giudice rimettente: il GUP del Tribunale ordinario di Cosenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le norme censurate non erano applicabili nel giudizio principale: in particolare l’art. 222, primo comma, cod. pen. riguarda l’applicazione definitiva della misura di sicurezza, mentre nel procedimento si discuteva solo della sua applicazione provvisoria, regolata da altre disposizioni.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la norma censurata non deve essere applicata nel giudizio principale: la rilevanza è condizione indispensabile, e nel caso dell’applicazione solo provvisoria della misura di sicurezza non venivano in gioco le disposizioni impugnate.
Domande e risposte
Perché le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili?
Perché le norme censurate non erano rilevanti: nel giudizio si discuteva solo dell’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, non delle ipotesi disciplinate dalle disposizioni impugnate.
Che differenza c’è tra applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza?
L’applicazione provvisoria è regolata da norme diverse e non prevede una durata minima; l’art. 222 cod. pen., censurato, riguarda invece l’applicazione definitiva, non in discussione nel caso.
Cosa significa «manifestamente inammissibile»?
È una pronuncia che, in modo evidente, esclude l’esame nel merito perché mancano i presupposti, qui la rilevanza delle norme nel giudizio a quo.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, parametro invocato sulle misure restrittive
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, in relazione al ricovero
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione all’art. 5 CEDU sulla libertà personale
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