Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e in parte non fondate le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento sulla legge di bilancio 2020. Le modifiche normative sopravvenute e una corretta interpretazione delle norme hanno superato i dubbi di costituzionalità.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio statale 2020, ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria e delle prerogative riconosciute dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Nel corso del giudizio sono intervenute modifiche normative e accordi tra Stato e Provincia.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate varie disposizioni dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio 2020), tra cui i commi 290, 548 e 602, in riferimento agli artt. 3, 117, 119 e 120 della Costituzione, allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, a tutela dell’autonomia finanziaria provinciale. Ricorrente: la Provincia autonoma di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative ai commi 548 e 290, in conseguenza delle modifiche e degli accordi sopravvenuti, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni. Sul comma 602, in combinato con il comma 590, ha ritenuto infondate le censure: dal testo non era ricavabile alcun precetto lesivo per gli enti territoriali.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio, le modifiche normative o gli accordi sopravvenuti fanno venir meno l’interesse al ricorso, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Le questioni residue sono infondate se dalla disposizione impugnata, correttamente interpretata, non si ricava alcun precetto lesivo dell’autonomia degli enti territoriali.
Domande e risposte
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per fatti sopravvenuti (qui modifiche normative e accordi tra Stato e Provincia), è venuto meno l’interesse a una decisione nel merito su quelle specifiche questioni.
Perché le questioni sul comma 602 sono state ritenute infondate?
Perché, interpretando correttamente la norma, non emergeva alcun precetto idoneo a ledere l’autonomia finanziaria degli enti territoriali.
La decisione ha esaurito tutto il ricorso della Provincia?
No. La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, cuore delle censure provinciali
- Art. 120 della Costituzione — principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e autonomie speciali
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