Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara incostituzionali alcune disposizioni delle leggi della Regione Liguria in materia di personale, tra cui il finanziamento della retribuzione della «vicedirigenza», impugnate dalla Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto.

Di cosa si tratta

Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale la Corte dei conti verifica la legittimità della spesa. Esaminando il rendiconto 2016 della Regione Liguria, ha ritenuto in contrasto con la Costituzione alcune norme regionali sul personale e sulla cosiddetta vicedirigenza.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ha impugnato l’art. 10 della legge reg. Liguria n. 10/2008, che istituiva la vicedirigenza regionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile, riservato allo Stato), e l’art. 2 della legge reg. Liguria n. 42/2008, che destinava risorse al finanziamento della relativa retribuzione, anche in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Liguria n. 10/2008 e, in parte, dell’art. 2 della legge reg. Liguria n. 42/2008, in particolare quanto alla destinazione «prioritaria» delle risorse al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vicedirigenza e ad alcuni commi connessi.

Il principio

La disciplina del rapporto di lavoro pubblico, compresa l’istituzione di figure come la vicedirigenza e il relativo trattamento economico, rientra nell’ordinamento civile riservato allo Stato: la Regione non può introdurla, né finanziarla in deroga alla contrattazione collettiva, anche per il vincolo di copertura della spesa.

Domande e risposte

Quali norme liguri sono state annullate?

L’art. 10 della legge reg. n. 10/2008 e parte dell’art. 2 della legge reg. n. 42/2008, in particolare sul finanziamento della retribuzione della vicedirigenza.

Chi aveva sollevato la questione?

La Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale 2016 della Regione Liguria.

Perché è rilevante la sede di parificazione?

Perché conferma che in quel giudizio la Corte dei conti può investire la Corte costituzionale delle norme regionali che giustificano spese ritenute illegittime.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.