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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 671 cod. proc. pen.: nel caso di più condanne per frazioni dello stesso reato permanente, l’istituto della continuazione in fase esecutiva è applicabile, evitando il cumulo materiale delle pene.

Di cosa si tratta

L’art. 671 cod. proc. pen. consente al giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati separatamente, con un trattamento sanzionatorio più mite del cumulo materiale. Il caso riguardava più condanne definitive per distinte frazioni di un medesimo reato permanente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Chieti ha impugnato l’art. 671 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo che, nel caso di più condanne per segmenti del medesimo reato permanente, l’interessato sarebbe esposto al cumulo materiale delle pene, senza poter ottenere la continuazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: secondo il diritto vivente, quando il reato permanente è contestato in forma «chiusa» (con indicazione della durata), la sua «frantumazione» consente di applicare la continuazione anche in sede esecutiva, sicché il temuto cumulo materiale non si verifica.

Il principio

Anche in presenza di più condanne definitive per frazioni di un reato permanente contestato in forma «chiusa», l’istituto della continuazione è applicabile in sede esecutiva: viene così evitato il cumulo materiale delle pene paventato dal rimettente.

Domande e risposte

Chi ha più condanne per lo stesso reato permanente subisce sempre il cumulo materiale delle pene?

No: la continuazione è applicabile in fase esecutiva, con un trattamento più favorevole del cumulo materiale.

L’art. 671 cod. proc. pen. è stato modificato?

No: la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, lasciando la norma invariata.

Da che cosa dipende l’applicabilità della continuazione?

Dalla «frantumazione» del reato permanente, possibile in particolare quando la contestazione è in forma «chiusa».

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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