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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non vieta la custodia in carcere per i genitori di figli di età superiore a sei anni. La soglia dei sei anni non è irragionevole e l’ordinamento offre comunque tutela al minore.
Di cosa si tratta
L’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. vieta di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è genitore convivente di un figlio di età non superiore a sei anni, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nel caso esaminato, una madre imputata per reati gravi aveva una figlia che, superati i sei anni, faceva venir meno la protezione previo dal carcere.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 della Costituzione, lamentando un «rigido automatismo» che, oltre i sei anni del figlio, impedirebbe al giudice di valutare la situazione concreta del minore e la sua tutela.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La soglia dei sei anni rappresenta una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole; inoltre l’esigenza di protezione del minore resta assicurata da altri istituti del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, orientati a salvaguardare in via primaria il rapporto del minore con la madre.
Il principio
La fissazione di una soglia anagrafica per la tutela rafforzata del genitore detenuto rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la Costituzione, perché l’interesse del minore resta comunque tutelato da altri strumenti dell’ordinamento.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.?
Vieta di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere per il genitore convivente di un figlio fino a sei anni, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Perché la questione è stata respinta?
Perché la soglia dei sei anni non è irragionevole e la tutela del minore è comunque garantita da altri istituti dell’ordinamento penitenziario e processuale.
La decisione cambia la disciplina?
No: la norma resta in vigore così com’è, con la soglia dei sei anni confermata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro centrale della questione
- Art. 31 della Costituzione — protezione dell’infanzia e tutela del minore
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e obbligo di motivazione delle misure cautelari
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