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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in tema di incompatibilità del giudice. Non ogni precedente intervento del giudice rende costituzionalmente necessaria l’incompatibilità a procedere oltre.

Di cosa si tratta

L’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. disciplina i casi in cui il giudice che ha compiuto determinati atti in una fase del procedimento non può partecipare alla fase successiva. La questione riguardava la posizione del giudice dell’udienza preliminare che aveva già svolto valutazioni sul merito dell’imputazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ritenendo necessaria un’ipotesi di incompatibilità non prevista dalla norma.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La situazione descritta dal rimettente non presenta i caratteri di una valutazione di merito tale da rendere costituzionalmente necessaria l’applicazione dell’istituto dell’incompatibilità.

Il principio

L’incompatibilità del giudice non scatta per ogni precedente attività processuale, ma solo quando il giudice abbia già espresso una valutazione di merito idonea a pregiudicarne l’imparzialità nella fase successiva.

Domande e risposte

Cosa stabilisce l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen.?

Disciplina i casi di incompatibilità del giudice che ha già compiuto determinati atti, per garantirne l’imparzialità.

Quando il giudice è incompatibile?

Quando ha già espresso una valutazione di merito sulla regiudicanda, non per qualsiasi attività processuale precedente.

Come ha deciso la Corte?

Ha respinto la questione: nel caso esaminato non vi era una valutazione di merito tale da imporre l’incompatibilità.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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