Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato estinto il processo relativo all’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 35 del 2019, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di spesa per il personale del Servizio sanitario. La pronuncia è di rito e non entra nel merito della questione.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato in via principale una norma statale che escludeva alcune Regioni (quelle che finanziano integralmente il proprio sistema sanitario senza apporto del bilancio statale) dalle disposizioni sull’incremento della spesa per il personale sanitario. Nel corso del giudizio si sono verificate le condizioni per la chiusura processuale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 35 del 2019 (convertito nella legge n. 60 del 2019) in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 116 e 117, terzo comma, della Costituzione, oltre che a parametri dello Statuto speciale regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una pronuncia processuale: la Corte non si è pronunciata sul merito della questione di legittimità costituzionale.
Il principio
Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale — ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte — la Corte dichiara con ordinanza l’estinzione del processo, senza esaminare il merito della questione sollevata.
Domande e risposte
Che tipo di decisione è la n. 277 del 2020?
È un’ordinanza con cui la Corte ha dichiarato estinto il processo, cioè una pronuncia di rito che chiude il giudizio senza decidere nel merito.
Su quale norma verteva il giudizio?
Sull’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 35 del 2019, in materia di spesa per il personale del Servizio sanitario, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
La norma è stata dichiarata incostituzionale?
No. L’estinzione del processo significa che la Corte non ha esaminato la legittimità costituzionale della disposizione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Parametro principale del ricorso in via principale (riparto di competenze, comma 3); il merito non è stato esaminato per estinzione.
- Art. 116 della Costituzione — Invocato in relazione all’autonomia speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- Art. 77 della Costituzione — Invocato sotto il profilo dei presupposti della decretazione d’urgenza.
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