Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato estinto il processo relativo all’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 35 del 2019, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di spesa per il personale del Servizio sanitario. La pronuncia è di rito e non entra nel merito della questione.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato in via principale una norma statale che escludeva alcune Regioni (quelle che finanziano integralmente il proprio sistema sanitario senza apporto del bilancio statale) dalle disposizioni sull’incremento della spesa per il personale sanitario. Nel corso del giudizio si sono verificate le condizioni per la chiusura processuale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 35 del 2019 (convertito nella legge n. 60 del 2019) in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 116 e 117, terzo comma, della Costituzione, oltre che a parametri dello Statuto speciale regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una pronuncia processuale: la Corte non si è pronunciata sul merito della questione di legittimità costituzionale.

Il principio

Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale — ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte — la Corte dichiara con ordinanza l’estinzione del processo, senza esaminare il merito della questione sollevata.

Domande e risposte

Che tipo di decisione è la n. 277 del 2020?

È un’ordinanza con cui la Corte ha dichiarato estinto il processo, cioè una pronuncia di rito che chiude il giudizio senza decidere nel merito.

Su quale norma verteva il giudizio?

Sull’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 35 del 2019, in materia di spesa per il personale del Servizio sanitario, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La norma è stata dichiarata incostituzionale?

No. L’estinzione del processo significa che la Corte non ha esaminato la legittimità costituzionale della disposizione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.