Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla sospensione dei termini di prescrizione dei reati disposta dalla legislazione emergenziale Covid-19 (art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 e art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020). La sospensione, riconducibile all’art. 159 cod. pen., non viola il principio di irretroattività penale.
Di cosa si tratta
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, i decreti del marzo-aprile 2020 avevano sospeso i termini processuali penali e, con essi, il corso della prescrizione dei reati. Alcuni imputati hanno contestato che applicare questa sospensione a reati commessi prima dei decreti violasse il divieto di retroattività sfavorevole in materia penale, e diversi tribunali hanno sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali ordinari di Siena, Roma e Spoleto hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione (principio di legalità e irretroattività penale) e, sotto altro profilo, all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni interventi e ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.; ha inoltre dichiarato inammissibili le ulteriori questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU.
Il principio
La sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale Covid-19 è riconducibile alla causa generale di sospensione prevista dall’art. 159 cod. pen. (sospensione del procedimento per particolare impedimento); pertanto non introduce una nuova ipotesi retroattiva e non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
Domande e risposte
Cosa avevano stabilito i decreti Covid sulla prescrizione?
Avevano sospeso i termini processuali penali e, di conseguenza, il corso della prescrizione dei reati, per il periodo dell’emergenza epidemiologica.
Perché non si tratta di una norma retroattiva vietata?
Perché la Corte ha ricondotto la sospensione alla causa generale già prevista dall’art. 159 cod. pen., escludendo l’introduzione di una nuova ipotesi applicata retroattivamente in danno dell’imputato.
Qual è stato l’esito complessivo?
Le questioni fondate sull’art. 25, secondo comma, Cost. sono state dichiarate non fondate; quelle fondate sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU sono state dichiarate inammissibili.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — Parametro centrale: principio di legalità e irretroattività della legge penale (comma 2); le questioni sono state respinte.
- Art. 117 della Costituzione — Invocato (comma 1) in relazione all’art. 7 CEDU; le relative questioni sono state dichiarate inammissibili.
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