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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate da cinque Regioni contro l’art. 6 del d.l. 78/2010, che imponeva tetti alla spesa per incarichi, consulenze, convegni e relazioni pubbliche delle amministrazioni regionali. La Corte ha confermato la legittimità delle misure statali di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
Le Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia avevano impugnato numerosi commi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduceva tagli obbligatori a voci di spesa tipiche degli enti pubblici: incarichi dirigenziali, consulenze, missioni, formazione, rappresentanza, autovetture. Le Regioni lamentavano la violazione dell’autonomia regionale e la competenza legislativa nelle materie di loro spettanza.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni hanno impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 dell’articolo 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, denunciando la violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione nonché il principio di leale collaborazione, in quanto le norme statali avrebbero invaso le competenze regionali in materia di organizzazione e spesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che le disposizioni impugnate costituissero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, legittimamente adottati dallo Stato nell’esercizio della competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. Il Giudice relatore era Sabino Cassese; udienza pubblica dell’ 8 maggio 2012.
Il principio
Le norme statali che fissano limiti quantitativi alla spesa di personale e di funzionamento degli enti regionali, purché lascino alle Regioni la scelta delle modalità per raggiungere l’obiettivo, costituiscono legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica e non violano l’autonomia regionale.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 6 del d.l. 78/2010?
Imponeva alle pubbliche amministrazioni, incluse le Regioni, riduzioni obbligatorie delle spese per incarichi di consulenza, missioni, formazione, relazioni pubbliche, convegni e autovetture di servizio, con percentuali variabili tra il 10% e l’ 80% rispetto al 2009.
Le Regioni a statuto speciale erano esonerate?
Nel giudizio in questione erano coinvolte Regioni ordinarie e la Valle d’Aosta (statuto speciale); la Corte ha esaminato le questioni anche sotto il profilo dello statuto speciale, dichiarando comunque non fondate le censure.
Qual è la differenza tra principi di coordinamento e norme di dettaglio?
I principi fissano obiettivi finanziari lasciando alle Regioni autonomia organizzativa; le norme di dettaglio invece prescrivono modalità specifiche di organizzazione e, se imposte dallo Stato, invaderebbero la competenza regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, competenza concorrente sul coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni
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