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La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR Abruzzo in merito alle norme regionali sulla contribuzione volontaria al fondo previdenziale dei consiglieri regionali: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Un consigliere regionale abruzzese aveva chiesto di versare volontariamente i contributi relativi a una legislatura che non aveva completato, per raggiungere i requisiti pensionistici previsti dal fondo di solidarietà regionale. La Regione aveva negato la richiesta poiché la legge consentiva tale facoltà solo per la seconda legislatura non completata, non per la prima. Il TAR Abruzzo aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra le due situazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha impugnato l’art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 41 del 1973, come integrato dall’art. 13 della legge regionale n. 32 del 2004, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, denunciando un’irragionevole disparità di trattamento tra consiglieri che non avevano completato la prima e quelli che non avevano completato la seconda legislatura.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, rilevando che il giudice rimettente non aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, in quanto non aveva chiarito quale legislatura il ricorrente non avesse completato e perché la norma si applicasse al suo caso. Giudice relatore: Aldo Carosi; camera di consiglio del 9 maggio 2012.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza — ossia non spiega perché la decisione del giudizio a quo dipende dalla risoluzione della questione sollevata.
Domande e risposte
Cosa è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?
È il requisito per cui la questione deve essere necessaria per decidere il giudizio principale: se il giudice a quo non dimostra che la soluzione del caso dipende dalla norma impugnata, la questione è inammissibile.
Le Regioni possono prevedere fondi pensionistici per i propri consiglieri?
Sì, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, le Regioni possono istituire fondi di solidarietà o previdenza per i consiglieri regionali, fissandone i requisiti di accesso.
In cosa consisteva la disparità denunciata?
La legge regionale consentiva la contribuzione volontaria solo al consigliere che non avesse completato la seconda legislatura, non al consigliere che invece volesse integrare la contribuzione relativa alla prima: il rimettente riteneva le due situazioni sostanzialmente identiche.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.