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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 26, comma 8, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009, che imponeva la trasformazione obbligatoria dei rapporti di lavoro a tempo parziale in tempo pieno per il personale di polizia locale. La norma invadeva la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

Di cosa si tratta

Alcuni dipendenti del Comune di Trieste inquadrati nel corpo di polizia municipale lavoravano a tempo parziale. La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 2009 aveva stabilito che i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di polizia locale dovessero essere trasformati in rapporti a tempo pieno entro due anni. I dipendenti avevano impugnato i relativi provvedimenti comunali davanti al Tribunale del lavoro di Trieste, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Trieste ha impugnato gli articoli 10, comma 7, e 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che la Regione avesse disciplinato il rapporto di lavoro privato – materia di ordinamento civile riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 8, nella sua versione modificata dalla legge regionale n. 11 del 2011, perché la trasformazione coattiva del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno è disciplina del contratto di lavoro individuale, materia riservata allo Stato. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 10, comma 7. Giudice relatore: Sergio Mattarella; camera di consiglio del 21 marzo 2012.

Il principio

Le Regioni non possono disciplinare con legge regionale la modifica del rapporto di lavoro individuale dei dipendenti degli enti locali, poiché tale materia rientra nell’ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Domande e risposte

Le Regioni possono regolare il lavoro del personale di polizia locale?

Le Regioni hanno competenza sull’organizzazione e sulle funzioni della polizia locale, ma non possono incidere sugli elementi privatistici del rapporto di lavoro — come le modalità part-time o full-time — che appartengono all’ordinamento civile di competenza statale.

Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione?

Riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale»: ciò include la disciplina dei contratti di lavoro, anche nel settore pubblico privatizzato.

Cosa è successo ai dipendenti dopo la sentenza?

L’annullamento della norma regionale ha rimosso il fondamento giuridico dei provvedimenti comunali di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno; i giudizi pendenti dovevano essere risolti sulla base della normativa statale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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