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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 23, comma 21, del d.l. 98/2011, nella parte in cui imponeva alla Provincia autonoma di Trento di versare integralmente al bilancio statale i risparmi derivanti dalla riduzione del parco auto. La norma ledeva le specifiche garanzie finanziarie dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge 98/2011 sulla stabilizzazione finanziaria aveva introdotto, all’art. 23, comma 21, l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di riversare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle autovetture di servizio. La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che violasse le norme finanziarie dello statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 23, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 73, 75 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 (statuto speciale Trentino-Alto Adige) e agli artt. 3, 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992 (norme di attuazione in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, sia nel testo originario sia in quello modificato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), nella parte in cui disponeva che i risparmi fossero versati integralmente al bilancio statale senza rispettare le garanzie finanziarie previste dallo statuto speciale. Giudice relatore: Franco Gallo; udienza pubblica del 17 aprile 2012.

Il principio

Le norme di coordinamento della finanza pubblica non possono imporre alle Province autonome di Trento e Bolzano di riversare risorse al bilancio dello Stato in contrasto con le specifiche disposizioni finanziarie dello statuto speciale, che prevedono un regime differenziato rispetto alle Regioni ordinarie.

Domande e risposte

Cosa sono le Province autonome di Trento e Bolzano?

Sono enti dotati di uno statuto speciale (Trentino-Alto Adige) che conferisce loro poteri legislativi e finanziari più ampi rispetto alle Regioni ordinarie, tra cui garanzie specifiche sulla destinazione delle entrate tributarie.

Perché la norma sulle autovetture era diversa per le Province autonome?

Perché lo statuto speciale prevede che le risorse rimanenti nelle casse provinciali non possano essere prelevate unilateralmente dallo Stato senza un accordo, a differenza di quanto può avvenire per le Regioni ordinarie.

Cosa significa «leale collaborazione» tra Stato e autonomie?

È un principio costituzionale non scritto che impone allo Stato e alle Regioni (e Province autonome) di coordinarsi attraverso il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise, anziché agire unilateralmente su materie che coinvolgono interessi di entrambi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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