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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro l’art. 37, comma 10, del d.l. 98/2011, che riservava allo Stato il gettito del nuovo contributo unificato nei processi tributari, senza riconoscere alla Regione la quota spettante in base allo statuto speciale.

Di cosa si tratta

Il d.l. 98/2011 aveva introdotto un contributo unificato per i processi tributari. La Regione siciliana sosteneva che i proventi di tale tributo, riscosso in Sicilia, avrebbero dovuto spettarle in parte, in base alle disposizioni dello statuto di autonomia speciale e alle relative norme di attuazione, che garantiscono alla Regione siciliana quote di tributi erariali riscossi nel suo territorio.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha impugnato l’art. 37, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’art. 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 (statuto della Regione siciliana) e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (norme di attuazione in materia finanziaria) e al principio di leale cooperazione. Il ricorso contestava che il gettito del nuovo contributo non fosse attribuito alla Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il contributo unificato è stato qualificato come entrata tributaria erariale «nuova» — in sostituzione dell’imposta di bollo abolita — e il suo gettito era destinato a specifici interventi nel settore della giustizia, il che giustificava la riserva allo Stato ai sensi delle norme di attuazione. Giudice relatore: Luigi Mazzella; udienza pubblica del 17 aprile 2012.

Il principio

Quando la legge statale istituisce un tributo erariale nuovo destinato a finanziare specifici obiettivi nazionali — e non è una mera sostituzione formale di entrate preesistenti — la riserva del gettito allo Stato non viola le norme di attuazione degli statuti speciali che attribuiscono alle Regioni quote di entrate erariali.

Domande e risposte

Cos’è il contributo unificato nei processi tributari?

È una somma forfettaria che le parti devono versare per iscrivere a ruolo un ricorso davanti alle Commissioni tributarie. È stato introdotto dall’art. 37 del d.l. 98/2011 contestualmente all’abolizione dell’imposta di bollo in tale ambito.

Perché la Regione siciliana rivendicava una quota del gettito?

Lo statuto di autonomia siciliano e le norme di attuazione prevedono che spetti alla Regione la quota di tributi erariali riscossi nel territorio regionale, salvo eccezioni per tributi nuovi destinati a specifici fini statali.

Cosa distingue un «tributo nuovo» da una «sostituzione formale»?

La Corte verifica se il nuovo prelievo ha una base imponibile diversa, una finalità diversa o sostituisce solo formalmente un’imposta preesistente. Nel caso del contributo unificato tributario, la Corte ha ritenuto si trattasse di un’entrata nuova.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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