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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Trani sull’art. 96, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede la condanna d’ufficio al risarcimento del danno in favore dello Stato per lite temeraria. La questione era mal formulata e priva dei necessari requisiti di ammissibilità.

Di cosa si tratta

Nel corso di una controversia civile in materia possessoria, il Tribunale di Trani si era trovato nella situazione in cui entrambe le parti avevano agito in giudizio in modo che poteva configurare mala fede o colpa grave. Il giudice riteneva che condannare reciprocamente le parti ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c. fosse inutile, e aveva quindi chiesto alla Corte di dichiarare incostituzionale la norma nella parte in cui non consente di condannare le parti a risarcire lo Stato per la manifesta temerarietà della lite.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Trani – sezione distaccata di Andria – ha impugnato l’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la condanna d’ufficio delle parti temerarie al risarcimento del danno nei confronti dello Stato. I parametri invocati erano gli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La norma censurata era formulata in modo da richiedere un intervento additivo che esulava dalle competenze della Corte, la quale non può creare fattispecie nuove di responsabilità processuale a favore dello Stato non previste dal legislatore. La decisione è stata pronunciata il 21 maggio 2012, con il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale che chiedono alla Corte di introdurre nuove ipotesi di condanna a favore di soggetti non previsti dalla norma impugnata sono inammissibili in quanto eccedono i poteri di intervento della Corte costituzionale, che non può sostituirsi al legislatore.

Domande e risposte

Cosa è la responsabilità aggravata nel processo civile?

È la responsabilità prevista dall’art. 96 c.p.c. per la parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave: il giudice, su istanza dell’altra parte, può condannarla al risarcimento dei danni.

Perché il Tribunale di Trani riteneva la norma incostituzionale?

Perché in presenza di due parti entrambe temerarie le condanne reciproche si elidono a vicenda senza effetto sanzionatorio reale; il rimettente voleva che lo Stato potesse ricevere il risarcimento per l’abuso del processo.

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

Significa che la questione è palesemente irricevibile senza necessità di una trattazione nel merito: in questo caso perché la richiesta avrebbe imposto alla Corte di creare una disciplina nuova, compito riservato al Parlamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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