Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 79 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 16 del d.l. n. 95 del 2012 (spending review) nella parte in cui regolava i tagli alle spese delle Regioni senza garantire un termine certo per il decreto in caso di mancato accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Di cosa si tratta

La spending review del 2012 imponeva alle Regioni di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica riducendo le spese per consumi intermedi. La ripartizione del taglio tra le Regioni doveva passare per un’intesa in Conferenza Stato-Regioni, ma la norma prevedeva meccanismi di intervento statale in caso di mancato accordo.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Lombardia aveva impugnato l’art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, lamentando la lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 5 e 117 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell’art. 16, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di mancata delibera della Conferenza, il decreto ministeriale fosse comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno fino al 2015, e ha dichiarato illegittime altre parti collegate del comma 2; ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni proposte in riferimento agli artt. 3, 5 e 117 Cost.

Il principio

I tagli statali alle spese regionali devono rispettare l’autonomia finanziaria delle Regioni e il principio di leale collaborazione: il meccanismo sostitutivo statale, attivabile in caso di mancato accordo in Conferenza, deve essere ancorato a termini certi e a una disciplina coerente.

Domande e risposte

Cos’è la spending review del 2012?

Un complesso di misure di revisione della spesa pubblica che imponeva anche alle Regioni di ridurre le proprie spese per consumi intermedi.

Cosa ha censurato la Corte?

La parte dell’art. 16 che, in caso di mancato accordo in Conferenza, non assicurava un termine certo per l’emanazione del decreto di ripartizione dei tagli.

Cosa è stato invece dichiarato inammissibile?

Le ulteriori questioni proposte dalla Lombardia in riferimento agli artt. 3, 5 e 117 della Costituzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.