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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 80 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui, per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’IVA per importi non superiori a 103.291,38 euro: una soglia di punibilità più severa di quella prevista per condotte più gravi.

Di cosa si tratta

Il reato di omesso versamento dell’IVA scattava, all’epoca, oltre i 50.000 euro. Ma per reati più gravi, come l’omessa o l’infedele dichiarazione, le soglie di punibilità erano allora più alte (rispettivamente 77.468,53 e 103.291,38 euro). Ne derivava un paradosso: chi presentava la dichiarazione ma non versava l’IVA poteva essere punito anche per importi che lasciavano impunito chi non dichiarava affatto.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali di Bologna e di Bergamo avevano sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi ometteva il versamento dell’IVA (condotta meno lesiva) e chi ometteva o falsava la dichiarazione (condotta più grave), ma godeva di soglie di punibilità più favorevoli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter, per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011, nella parte in cui puniva l’omesso versamento dell’IVA per importi non superiori a 103.291,38 euro, allineando la soglia a quella prevista per la più grave omessa dichiarazione; ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bologna sotto altro profilo.

Il principio

Viola il principio di eguaglianza punire una condotta meno lesiva degli interessi del fisco (omesso versamento dell’IVA) con una soglia di punibilità più bassa di quella prevista per condotte più gravi (omessa o infedele dichiarazione): la soglia va riallineata a quella più favorevole.

Domande e risposte

Cosa puniva l’art. 10-ter?

L’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, oltre la soglia di 50.000 euro all’epoca dei fatti.

Qual era l’irragionevolezza?

Chi versava meno gravemente (omesso versamento) poteva essere punito per importi che lasciavano impunito chi commetteva il reato più grave dell’omessa dichiarazione.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha riallineato la soglia di punibilità dell’omesso versamento IVA a 103.291,38 euro per i fatti fino al 17 settembre 2011.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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