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Con la sentenza n. 81 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 31 della legge n. 646 del 1982 (poi confluito nel codice antimafia), che punisce con il carcere e la confisca obbligatoria l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione.
Di cosa si tratta
Chi è sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale deve comunicare le variazioni del proprio patrimonio. L’omessa comunicazione è punita severamente: pena detentiva minima di due anni, multa e confisca obbligatoria del bene, anche quando l’operazione riguardi beni di provenienza lecita e sia stata effettuata con atto pubblico.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, parzialmente trasfuso nell’art. 76, comma 7, del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), per la sproporzione del trattamento sanzionatorio e della confisca obbligatoria rispetto a una violazione meramente formale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo non superabili i profili che impedivano lo scrutinio nel merito delle censure proposte.
Il principio
La punizione dell’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali nel sistema delle misure di prevenzione antimafia restava sottoposta a un vaglio di proporzionalità, ma in questo caso la questione non è stata esaminata nel merito per ragioni processuali di inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa punisce la norma esaminata?
L’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di chi è sottoposto a misure di prevenzione, con pena detentiva, multa e confisca obbligatoria del bene.
Perché il giudice la riteneva sproporzionata?
Perché equiparava una violazione meramente formale a reati ben più gravi, imponendo anche la confisca di beni di provenienza lecita.
Come si è conclusa la questione?
Con una declaratoria di inammissibilità: la Corte non ha deciso nel merito la proporzionalità della sanzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della censura sulla sproporzione sanzionatoria
- Art. 27 della Costituzione — principio di personalità e funzione della pena, evocato sul terzo comma
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà, richiamata rispetto alla confisca obbligatoria
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