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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 82 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione sull’art. 19 dello Statuto dei lavoratori in tema di rappresentatività sindacale: il punto era già stato risolto da una precedente pronuncia.

Di cosa si tratta

L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) individua i sindacati che possono costituire rappresentanze sindacali aziendali. Il criterio della firma del contratto collettivo applicato in azienda aveva sollevato dubbi di costituzionalità, perché rischiava di escludere sindacati pur rappresentativi che non avessero sottoscritto l’accordo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Melfi aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto: dopo l’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 231 del 2013 aveva già dichiarato, in parte qua, l’illegittimità costituzionale della medesima norma.

Il principio

Quando la disposizione denunciata viene già dichiarata incostituzionale, in parte qua, da una pronuncia successiva alla rimessione, la questione perde oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori?

I criteri in base ai quali i sindacati possono costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché la sentenza n. 231 del 2013 aveva già dichiarato illegittima la norma nella parte contestata: la questione era priva di oggetto.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 (eguaglianza) e 39 (libertà sindacale) della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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