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Con l’ordinanza n. 83 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione sull’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011: la norma era già stata dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza.
Di cosa si tratta
La disposizione censurata introduceva una trattenuta (un contributo di solidarietà) sui trattamenti pensionistici più elevati. Si discuteva della sua legittimità rispetto ai principi di eguaglianza e di tutela del lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal d.l. n. 201 del 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità: la sentenza n. 116 del 2013 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, sicché la questione era divenuta priva di oggetto.
Il principio
Una questione che investe una norma già dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza è priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma esaminata?
Una trattenuta di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo più elevato.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché la sentenza n. 116 del 2013 aveva già dichiarato incostituzionale quella stessa disposizione: la questione era priva di oggetto.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio.
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