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Con l’ordinanza n. 78 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della controparte.
Di cosa si tratta
Quando chi ha promosso un giudizio davanti alla Corte costituzionale decide di rinunciare e l’altra parte non si è costituita, il processo si chiude senza una decisione nel merito. È un esito puramente processuale.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio riguardava la legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, ma la Corte non è entrata nel merito della questione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della controparte, determina l’estinzione del processo.
Il principio
La rinuncia al ricorso, quando la controparte non si è costituita in giudizio, comporta l’estinzione del processo costituzionale senza alcuna pronuncia sul merito della questione.
Domande e risposte
Cosa significa estinzione del giudizio?
Il processo si chiude per un fatto processuale (qui la rinuncia) senza che la Corte decida se la norma sia o meno costituzionale.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché chi aveva promosso il giudizio ha rinunciato e la controparte non si era costituita: ne consegue l’estinzione.
La norma regionale è quindi valida?
La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: l’esito riguarda solo la chiusura del processo.
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