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Con l’ordinanza n. 77 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1385, secondo comma, del codice civile in materia di caparra confirmatoria, riproposta dal Tribunale di Tivoli in modo identico a una questione già respinta.
Di cosa si tratta
La caparra confirmatoria è la somma versata alla conclusione del contratto: se chi l’ha data è inadempiente, l’altra parte può trattenerla; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, deve restituirne il doppio. Il giudice dubitava che questo meccanismo automatico fosse equo quando l’importo della caparra risulta sproporzionato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Tivoli aveva sollevato, in riferimento all’art. 3, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1385, secondo comma, cod. civ., per la sospetta intrinseca incoerenza della disciplina della caparra rispetto alla finalità perseguita dal legislatore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: una questione identica era già stata respinta con la sentenza n. 248 del 2013 per difetto di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza. La Corte ha ricordato che il giudice dispone già di strumenti, come la nullità della clausola per contrasto con il dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) e la buona fede, per riequilibrare una caparra manifestamente sproporzionata.
Il principio
Il meccanismo della caparra confirmatoria non opera in modo cieco: il giudice può rilevare d’ufficio la nullità, anche parziale, della clausola manifestamente sproporzionata, alla luce del dovere di solidarietà e della buona fede contrattuale, senza bisogno di un intervento della Corte.
Domande e risposte
Cos’è la caparra confirmatoria?
La somma versata alla stipula del contratto che, in caso di inadempimento, l’altra parte può trattenere o di cui può pretendere il doppio (art. 1385 c.c.).
Perché la questione è stata respinta?
Perché identica a una già dichiarata inammissibile (sentenza n. 248 del 2013) e priva di adeguata motivazione su rilevanza e infondatezza.
Cosa può fare il giudice di fronte a una caparra eccessiva?
Può rilevare d’ufficio la nullità della clausola sproporzionata in base al dovere di solidarietà e alla buona fede, riequilibrando il rapporto.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — dovere inderogabile di solidarietà, richiamato come strumento per sindacare clausole sproporzionate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione sulla caparra
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