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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Piemonte contro le norme della spending review del 2012 sulle funzioni dei piccoli Comuni, a causa delle numerose modifiche normative sopravvenute che ne avevano mutato il contenuto.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda la disciplina statale sull’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni di minori dimensioni, contenuta nel decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica del 2012. La Regione Piemonte aveva contestato l’ingerenza dello Stato nell’organizzazione degli enti locali, ma la norma impugnata era stata più volte modificata nel corso del giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Piemonte ha impugnato l’art. 16, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando la lesione dell’autonomia organizzativa degli enti territoriali.
La decisione della Corte
La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni del decreto, ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi 7 e 8 dell’art. 16, tenuto conto delle plurime modifiche normative sopravvenute che avevano inciso sul testo delle disposizioni censurate.
Il principio
Le sopravvenienze normative che modificano in modo significativo la disposizione impugnata possono determinare l’inammissibilità della questione, quando il quadro normativo su cui si fondava la censura risulta profondamente mutato.
Domande e risposte
Che cos’era l’art. 16 del d.l. n. 95 del 2012?
Una norma della spending review sull’organizzazione e l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni, contestata dalla Regione Piemonte come lesiva dell’autonomia degli enti territoriali.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché nel corso del giudizio le norme impugnate erano state più volte modificate, mutando il quadro normativo su cui si fondavano le censure.
La Corte ha deciso tutte le questioni del decreto?
No: ha riservato a separate pronunce la decisione sulle ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di enti locali, parametro evocato dalla Regione.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, tra i parametri invocati.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative degli enti locali, richiamato dalla ricorrente.
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