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Con la sentenza n. 73 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che limita il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Di cosa si tratta
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era tradizionalmente ammesso anche per controversie spettanti al giudice ordinario. Il codice del processo amministrativo del 2010 lo ha invece limitato alle controversie di giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato dubitava che la legge delega autorizzasse questa innovazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104 del 2010, in riferimento al combinato disposto degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione: si lamentava che la norma avesse innovato in una materia estranea alla delega di riordino del processo amministrativo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disposizione non è estranea alla delega, perché il ricorso straordinario ha ormai assunto natura di rimedio giustiziale, e l’innovazione è una conseguenza logica e necessaria del riordino, rispondente a una finalità di ricomposizione sistematica compatibile con la delega.
Il principio
Una delega di riordino o riassetto consente al legislatore delegato di introdurre innovazioni strettamente necessarie alla ricomposizione sistematica della materia: la limitazione del ricorso straordinario alle controversie amministrative è coerente con la natura giustiziale ormai assunta dall’istituto.
Domande e risposte
Cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?
È un rimedio amministrativo, oggi a carattere giustiziale, alternativo al ricorso giurisdizionale, sul quale il Consiglio di Stato esprime un parere vincolante.
Perché ora è limitato alla giurisdizione amministrativa?
Perché, divenuto rimedio giustiziale con parere vincolante, la sua estensione alle controversie del giudice ordinario avrebbe creato sovrapposizioni fra giurisdizioni.
La delega autorizzava questa modifica?
Sì: la Corte ha ritenuto l’innovazione conseguenza logica e necessaria del riordino del processo amministrativo.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — è il parametro sui limiti della delega legislativa, principale censura.
- Art. 77 della Costituzione — al primo comma riguarda l’esercizio della funzione legislativa delegata.
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