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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Calabria che fissavano il numero dei consiglieri a 40 anziché a 30 e quello degli assessori a non più di otto anziché di sei, in contrasto con i parametri statali di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda i limiti che lo Stato può porre alla composizione degli organi regionali per esigenze di contenimento della spesa. La delibera statutaria calabrese riduceva il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta, ma in misura inferiore a quella imposta dalla normativa statale, parametrata al numero degli abitanti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 (principio di coordinamento della finanza pubblica), e dell’art. 127 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 1, nella parte in cui fissava il numero dei consiglieri a 40 anziché a 30, e l’art. 2, nella parte in cui prevedeva fino a otto assessori anziché sei. Ha invece dichiarato inammissibile, per assoluta carenza di motivazione, la censura riferita all’art. 127 Cost.
Il principio
I parametri statali che fissano il rapporto tra abitanti, consiglieri e assessori costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e attuano il principio di eguaglianza nel rapporto tra elettori ed eletti: le Regioni devono rispettarli, non potendo prevedere organi più numerosi di quanto consentito.
Domande e risposte
Perché lo Stato può imporre il numero di consiglieri e assessori regionali?
Perché la norma statale, fissando un rapporto tra abitanti, eletti e nominati, costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica e garantisce l’eguaglianza nel rapporto tra elettori e rappresentanti.
Che cosa ha stabilito la Corte sui numeri della Calabria?
Che i consiglieri dovevano essere 30 e non 40 e gli assessori non più di sei e non di otto, dichiarando illegittime le norme che fissavano i numeri superiori.
Perché la censura sull’art. 127 Cost. è stata respinta?
Perché il Governo non aveva svolto alcuna argomentazione sulla sua violazione: la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di motivazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — terzo comma: il coordinamento della finanza pubblica è il parametro su cui la Corte ha fondato l’illegittimità.
- Art. 51 della Costituzione — richiamato dalla Corte quanto all’eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici.
- Art. 127 della Costituzione — impugnazione delle leggi regionali: parametro evocato dal Governo ma dichiarato inammissibile per difetto di motivazione.
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