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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 72 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni della Provincia autonoma di Bolzano contro le misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previste dal d.l. n. 78 del 2010.

Di cosa si tratta

Per ridurre la spesa pubblica, l’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 aveva imposto tagli ai costi degli apparati amministrativi (spese per organi, studi, consulenze, autovetture, ecc.). La Provincia di Bolzano riteneva che queste regole dettassero limiti puntuali a singole voci di spesa, ledendo la propria autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati vari commi dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige: si lamentava l’imposizione di limiti di dettaglio a specifiche voci di spesa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: l’art. 6 detta principi di coordinamento della finanza pubblica, che vincolano anche gli enti ad autonomia speciale e non ledono la loro autonomia finanziaria; le misure pongono obiettivi di contenimento complessivo della spesa, lasciando margini di adeguamento.

Il principio

Le misure statali di riduzione dei costi degli apparati amministrativi costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e vincolano anche le Province autonome: non ledono l’autonomia finanziaria se pongono obiettivi di contenimento complessivo della spesa.

Domande e risposte

Le Province autonome possono ignorare i tagli alla spesa?

No: anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

Le misure dettavano limiti di dettaglio?

La Corte le ha qualificate come principi di coordinamento, che fissano obiettivi di contenimento complessivo lasciando margini di adeguamento agli enti.

Lo ius superveniens ha fatto cessare la materia del contendere?

No: le modifiche normative intervenute non avevano carattere satisfattivo e non incidevano sulla sostanza delle questioni.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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