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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge statutaria elettorale della Regione Sardegna, dopo che il Governo ha rinunciato al ricorso a seguito dell’abrogazione della norma impugnata, mai applicata.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda l’estinzione del giudizio costituzionale quando viene meno l’interesse all’impugnazione. Il Governo aveva contestato una disposizione della legge statutaria elettorale sarda; la Regione ha poi abrogato la norma, che non aveva mai avuto applicazione concreta, facendo cadere le ragioni del ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 22, comma 3, della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna del 25 giugno 2013, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.
La decisione della Corte
Dopo l’abrogazione della norma censurata, il Governo ha depositato atto di rinuncia al ricorso. In mancanza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo: la Corte ha quindi dichiarato estinto il processo.
Il principio
Nel giudizio in via principale, se la parte resistente non si è costituita, la rinuncia al ricorso è di per sé sufficiente a determinare l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione della controparte.
Domande e risposte
Perché il processo è stato dichiarato estinto?
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva abrogato la norma impugnata, mai applicata, facendo venire meno le ragioni dell’impugnazione.
Serve l’accettazione della Regione per l’estinzione?
No: poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la sola rinuncia del ricorrente è bastata a determinare l’estinzione.
La Corte ha valutato il merito della legge elettorale?
No: l’estinzione del processo per rinuncia ha precluso ogni esame del merito.
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