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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Lombardia sulla sperimentazione nei rapporti con le università per la formazione dei medici, nella parte in cui non prevedeva una verifica intermedia a tutela degli standard formativi, respingendo invece le altre censure.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva modificato la disciplina dei rapporti con le università per le attività formative dei medici specializzandi, prevedendo l’uso di strutture di supporto e l’autonomia operativa dello specializzando. Lo Stato lamentava il mancato rispetto degli standard formativi statali.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Lombardia n. 33 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e di formazione specialistica. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, nella parte in cui non prevedeva una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione; ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 1, lettera b).

Il principio

La sperimentazione regionale nei percorsi formativi dei medici specializzandi è ammessa, ma deve prevedere meccanismi di verifica idonei a garantire gli standard formativi fissati dalla disciplina statale a tutela della salute.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

L’art. 2 della legge regionale, nella parte in cui non prevedeva una verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, utile a introdurre eventuali correttivi.

Le altre norme regionali sono state salvate?

Sì. Le questioni sull’art. 1, comma 1, lettera b) sono state dichiarate non fondate, anche nei sensi indicati in motivazione.

Perché servono standard statali nella formazione dei medici?

Perché la formazione specialistica incide sulla tutela della salute: lo Stato fissa principi e standard uniformi che le sperimentazioni regionali devono comunque rispettare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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