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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo n. 23 del 2015 (tutele crescenti) e dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nelle parti indicate nel quesito.
Di cosa si tratta
Il quesito referendario mirava ad abrogare il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, sul contratto a tutele crescenti, e parti dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), nel testo modificato, per ripristinare una più ampia tutela reintegratoria contro i licenziamenti illegittimi.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio di ammissibilità del referendum verte sui requisiti previsti dall’art. 75 della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale: chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, oltre al divieto di referendum su determinate materie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum. Il quesito, per come formulato nelle parti indicate in epigrafe, non superava il vaglio di ammissibilità richiesto per i referendum abrogativi.
Il principio
Il referendum abrogativo è ammissibile solo se il quesito è chiaro, omogeneo e univoco e ricade in materie consentite; in mancanza di tali requisiti la Corte ne dichiara l’inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il referendum?
L’abrogazione del decreto sulle tutele crescenti (d.lgs. n. 23 del 2015) e di parti dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Qual è stato l’esito?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile: il referendum non si è tenuto.
Su cosa si fonda il giudizio di ammissibilità?
Sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito e sul rispetto delle materie ammesse a referendum.
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