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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 40 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme del decreto «Ristori» sui sostegni allo sport, nella parte in cui non prevedevano l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, respingendo invece le altre censure.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza COVID-19 lo Stato ha adottato numerose misure di sostegno, anche a favore del mondo dello sport. Lo sport, però, è una materia in cui Stato e Regioni hanno competenze intrecciate. Quando una misura statale incide su ambiti che toccano le competenze regionali, il principio di leale collaborazione può imporre che i relativi provvedimenti attuativi siano adottati d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Alcune Regioni hanno impugnato le norme del decreto-legge n. 137 del 2020 lamentando proprio l’assenza di tale coinvolgimento. La Corte ha accolto in parte le censure: ha ritenuto illegittime le disposizioni che affidavano allo Stato decisioni attuative senza prevedere l’intesa con le Regioni, salvando però le altre previsioni contestate. La decisione ribadisce il peso del principio di leale collaborazione nell’intreccio di competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto «Ristori»), convertito nella legge n. 176 del 2020, promosse da alcune Regioni in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni nella parte in cui non prevedevano che i provvedimenti attuativi fossero adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; ha dichiarato inammissibile una censura e non fondate le restanti questioni.

Il principio

Quando una misura statale incide su ambiti in cui si intrecciano competenze statali e regionali, il principio di leale collaborazione può imporre che i provvedimenti attuativi siano adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; la sua omissione rende la norma illegittima.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

Le norme che attribuivano allo Stato decisioni attuative in materia di sostegni allo sport senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Che cos’è il principio di leale collaborazione?

È il principio che impone a Stato e Regioni di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, ad esempio attraverso intese e pareri.

Tutte le censure delle Regioni sono state accolte?

No: la Corte ha accolto solo la parte relativa alla mancata intesa, dichiarando inammissibile una censura e non fondate le altre.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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