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La Corte dichiara la manifesta infondatezza: è ragionevole che il prefetto possa disporre la sospensione provvisoria della patente anche quando il reato stradale sia perseguibile a querela e la querela non sia stata proposta. La sospensione è una misura cautelare amministrativa a tutela della circolazione, indipendente dall’esercizio dell’azione penale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Imperia stava decidendo sull’opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida (art. 223, comma 2, codice della strada), adottato a seguito di un incidente stradale con lesioni personali. La persona offesa non aveva presentato querela nel termine di legge, rendendo l’azione penale improcedibile. Il giudice rimettente riteneva irragionevole mantenere la sospensione amministrativa nonostante l’impossibilità di procedere penalmente.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è l’art. 223, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dall’art. 120 del d.lgs. n. 360/1993. I parametri invocati sono gli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Imperia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La sospensione provvisoria della patente da parte del prefetto è una misura cautelare amministrativa volta a tutelare la sicurezza stradale, funzionalmente distinta e autonoma rispetto al processo penale. Non vi è alcuna ragione costituzionale che imponga di condizionare la misura alla procedibilità del reato: la valutazione della pericolosità della condotta di guida non dipende dalla volontà della persona offesa di sporgere querela.
Il principio
La sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223 CdS è una misura preventiva amministrativa autonoma dal processo penale. Il fatto che il reato sia perseguibile a querela e la querela non sia stata presentata non rende irragionevole la sua applicazione: gli scopi della misura (sicurezza stradale) sono diversi da quelli del diritto penale (punizione dell’autore).
Domande e risposte
Cos’è la sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto?
L’art. 223 CdS prevede che, in caso di incidente con danni alle persone in cui sia coinvolto un veicolo, il prefetto possa sospendere in via provvisoria la patente del conducente nelle more del procedimento penale. La misura è automatica all’avvio del procedimento e ha carattere cautelare preventivo.
Perché la mancanza di querela non è rilevante ai fini della sospensione?
La Corte ha ritenuto che la sospensione serva a proteggere la sicurezza della circolazione stradale, non a sanzionare penalmente il conducente. Il fatto che la persona offesa non abbia sporto querela non significa che la condotta di guida non abbia comportato un pericolo: il prefetto valuta la condotta oggettiva, non la volontà processuale della vittima.
Questa sospensione viola il diritto di libertà di circolazione?
La Corte non l’ha ritenuto: l’art. 16 Cost. garantisce la libertà di circolazione ma consente limitazioni previste dalla legge per motivi di sicurezza e salute pubblica. La disciplina del codice della strada rientra in queste limitazioni ammissibili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, parametro centrale della questione
- Art. 16 della Costituzione — Libertà di circolazione, parametro invocato per la sospensione della patente
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della PA, parametro invocato per la proporzionalità del provvedimento prefettizio
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