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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Venezia sull’opposizione di terzo all’esecuzione. Il rimettente non aveva motivato se la domanda riconvenzionale — condizionata all’accoglimento dell’opposizione — fosse concretamente rilevante, omettendo di pronunciarsi sulla fondatezza dell’opposizione stessa.
Di cosa si tratta
Nel processo civile, quando un terzo si oppone all’esecuzione forzata affermando di essere proprietario dei beni pignorati (art. 619 c.p.c.), il procedimento si articola in due fasi: una sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e una a cognizione piena davanti al tribunale competente. Il Tribunale di Venezia chiedeva alla Corte se fosse incostituzionale che, in tale rito speciale, non fossero previsti gli stessi avvertimenti sulla decadenza dalla domanda riconvenzionale operanti nel rito ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Venezia sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 terzo comma n. 7, 164 primo comma e del combinato disposto degli artt. 166 e 167 secondo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono per l’opposizione di terzo gli avvertimenti sulla decadenza dalla domanda riconvenzionale presenti nel rito ordinario. Secondo il rimettente vi sarebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti introdotti con citazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione indicava espressamente che la domanda riconvenzionale era proposta «per l’ipotesi di accoglimento dell’opposizione»: il suo esame presupponeva quindi la preventiva verifica dell’opposizione principale. Il Tribunale, tuttavia, non aveva motivato in alcun modo sulla fondatezza dell’opposizione, rendendo così indeterminata la rilevanza della questione costituzionale.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve motivare adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio principale. Se la questione riguarda un istituto la cui applicazione è condizionata al previo accoglimento di una domanda, il giudice rimettente è tenuto a spiegare se tale condizione sussista, pena la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Cosa si intende per «difetto di motivazione sulla rilevanza»?
Si intende l’omissione, nell’ordinanza di rimessione, della spiegazione di come e perché la questione di incostituzionalità incida concretamente sull’esito del giudizio in corso. Senza tale motivazione la Corte non può verificare l’effettiva necessità di decidere la questione.
Qual era la tesi del rimettente sulla disparità di trattamento?
Il Tribunale di Venezia sosteneva che nel rito ordinario introdotto con citazione esiste un avvertimento formale sulla decadenza dalla domanda riconvenzionale (artt. 163 e 167 c.p.c.), mentre nel giudizio di opposizione di terzo — che inizia con ricorso — tale avvertimento non è previsto, con conseguente disparità irragionevole rispetto all’art. 3 Cost.
La questione nel merito era fondata?
La Corte non si è pronunciata nel merito, avendo dichiarato la manifesta inammissibilità per ragioni procedurali. Il difetto di motivazione sulla rilevanza è assorbente rispetto all’esame della fondatezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato dal rimettente
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