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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, riguardante la delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Gramazio nei confronti di Pierluigi Celli. Il conflitto è ammissibile perché investe attribuzioni costituzionalmente garantite degli organi giurisdizionali.
Di cosa si tratta
Quando un parlamentare viene convenuto in giudizio civile per dichiarazioni ritenute lesive dell’altrui reputazione, la Camera di appartenenza può deliberare che quelle dichiarazioni siano «opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni» ai sensi dell’art. 68 primo comma della Costituzione, rendendole insindacabili. Il giudice ordinario può allora contestare tale delibera attraverso il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma (tredicesima sezione civile) sollevava conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 18 marzo 1999, con la quale la Camera aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Domenico Gramazio rese tramite comunicato stampa il 10 novembre 1998 nei confronti di Pierluigi Celli. Il Tribunale sosteneva che tali dichiarazioni non rientravano nell’esercizio di funzioni parlamentari ex art. 68 primo comma Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il conflitto proposto dall’autorità giudiziaria — chiamata a giudicare della responsabilità di un parlamentare in un giudizio civile — nei confronti della Camera che ha deliberato l’insindacabilità, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite e insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. Ne dispone la notificazione alla Camera dei deputati.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra autorità giudiziaria e Camera parlamentare è ammissibile ogni volta che il giudice contesti la riconducibilità all’art. 68 primo comma Cost. di una delibera parlamentare di insindacabilità, in quanto investe attribuzioni dell’organo giurisdizionale che si assumono lese. L’ammissibilità viene verificata in questa fase senza contraddittorio.
Domande e risposte
Cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68 primo comma della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa che protegge la libertà del mandato parlamentare, ma che non si estende a ogni attività politica del parlamentare al di fuori delle funzioni tipiche.
Cosa succeede dopo la dichiarazione di ammissibilità?
La Corte ordina che il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità siano notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni. Si apre poi la fase di merito del conflitto, con la possibilità per la Camera di costituirsi e difendersi, e con la successiva udienza pubblica.
Quale specifico profilo contestava il Tribunale di Roma?
Il Tribunale sosteneva che la diffusione di un comunicato stampa riproduttivo di un’interrogazione — presentata la stessa sera per il vaglio di ammissibilità — non costituisce attività inerente al mandato parlamentare, e che la successiva accertata non pertinenza dell’interrogazione alla funzione ispettiva confermava l’estraneità delle dichiarazioni dall’esercizio di funzioni parlamentari.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogativa di insindacabilità parlamentare, parametro centrale del conflitto
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