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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul processo penale minorile. Il GIP del Tribunale per i minorenni dell’Aquila lamentava l’impossibilità di pronunciare sentenza di irrilevanza del fatto dopo il rigetto dell’archiviazione, ma la Corte chiarisce che tale possibilità è assicurata nella successiva udienza preliminare.
Di cosa si tratta
Nel processo penale minorile esiste uno strumento speciale — la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. 448/1988) — che permette di chiudere anticipatamente il procedimento quando il fatto contestato al minore è di particolare tenuità. La questione riguardava cosa accade quando il pubblico ministero aveva prima chiesto l’archiviazione (non accolta) e poi — costretto all’esercizio dell’azione penale — chiedeva comunque l’irrilevanza del fatto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L’Aquila sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 31 secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409 comma 5 c.p.p. e 27 commi 1 e 2 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non consentono al p.m. di richiedere la sentenza di irrilevanza del fatto e al GIP di fissare udienza camerale per valutarla, quando l’archiviazione non sia stata accolta.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le preoccupazioni del rimettente sono prive di rilievo costituzionale perché l’uscita anticipata del minore dal processo è comunque garantita: ai sensi degli artt. 27 comma 4 e 32 comma 1 del d.P.R. 448/1988 è possibile pronunciare sentenza di irrilevanza del fatto anche d’ufficio nell’udienza preliminare, che offre addirittura maggiori garanzie (giudice collegiale, presenza necessaria del p.m. e del difensore).
Il principio
La disciplina che colloca il possibile proscioglimento per irrilevanza del fatto del minorenne nell’udienza preliminare — anziché nella fase del GIP dopo il rigetto dell’archiviazione — rientra nelle scelte discrezionali del legislatore sulla distribuzione delle competenze tra i giudici, non sindacabili in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., purché non esercitate arbitrariamente. Il bilanciamento è ragionevole poiché il minore accede comunque a una sede garantita.
Domande e risposte
Cos’è la sentenza di irrilevanza del fatto nel processo minorile?
Ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 448/1988, il giudice può dichiarare non luogo a procedere quando il fatto è di particolare tenuità, il comportamento occasionale e il proseguimento del procedimento pregiudizievole per le esigenze educative del minore. È uno strumento di deflazione processuale pensato per evitare che reati bagattellari abbiano un impatto negativo sul percorso di crescita del minore.
Perché il rimettente riteneva vi fosse una disparità di trattamento?
Secondo il GIP, chi non aveva una precedente richiesta di archiviazione rigettata poteva beneficiare dell’irrilevanza del fatto nelle indagini preliminari, mentre chi si trovava nella stessa situazione sostanziale ma con un’archiviazione già rigettata era costretto ad affrontare l’udienza preliminare. La Corte ha ritenuto le situazioni non comparabili in modo significativo.
Quali sono le garanzie nell’udienza preliminare minorile?
L’udienza preliminare nel processo minorile è celebrata da un giudice collegiale (il tribunale per i minorenni), con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore. Rispetto alla camera di consiglio del GIP, offre un contraddittorio più pieno e tutele processuali maggiori per il minore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 31 della Costituzione — protezione dell’infanzia e della gioventù, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.