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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale militare di Torino chiedeva che la norma transitoria sul giusto processo (d.l. n. 2/2000) fosse estesa alle dichiarazioni «a discarico» dell’imputato, ma non dimostrava che tale estensione fosse necessaria per la decisione del caso concreto.
Di cosa si tratta
Nel corso di un processo per peculato militare, il difensore di un imputato aveva chiesto di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un coimputato nella fase delle indagini (favorevoli al proprio assistito) dopo che il coimputato si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il PM non aveva prestato il consenso. Il Tribunale militare aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 2/2000 nella parte in cui non distingueva tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (conv. l. n. 35/2000). I parametri invocati sono gli artt. 24 e 111 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale militare di Torino.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non indicava quale decisione dovesse adottare nel giudizio principale né perché la risposta della Corte avrebbe influito su di essa. La mera affermazione che le norme impugnate «potrebbero» incidere sul giudizio non è sufficiente a integrare la motivazione sulla rilevanza.
Il principio
La motivazione sulla rilevanza richiede che il giudice indichi concretamente quale atto del procedimento principale sia condizionato dall’esito del giudizio costituzionale. Affermazioni generiche o ipotetiche non soddisfano il requisito.
Domande e risposte
Perché la distinzione tra dichiarazioni di accusa e di difesa sarebbe stata rilevante?
Il rimettente sosteneva che la norma transitoria sul giusto processo tutelasse solo la posizione accusatoria (limitando l’uso delle dichiarazioni rese in indagine a carico di altri) ma non permettesse di utilizzare le dichiarazioni favorevoli all’imputato rese da un coimputato che poi si avvalga del silenzio. Il difensore non poteva quindi usare quelle dichiarazioni a vantaggio del proprio cliente.
Il processo penale militare segue le stesse regole del processo ordinario?
In gran parte sì: il codice di procedura penale militare rinvia in larga misura al c.p.p. ordinario. La riforma del giusto processo (art. 111 Cost. e l. n. 63/2001) si applica anche ai processi militari.
La questione era fondata nel merito?
La Corte non si pronuncia sul merito a causa dell’inammissibilità. Il problema della disparità di trattamento tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa nel regime transitorio era tuttavia una questione reale, che ha continuato ad animare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale dopo la riforma del 2001.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato per l’impossibilità di utilizzare dichiarazioni favorevoli
- Art. 111 della Costituzione — Principio del contraddittorio nella formazione della prova, parametro invocato
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