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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto: il rimettente formulava tre censure alternative in modo cumulativo e non specificava quale, tra le diverse soluzioni, fosse costituzionalmente necessaria; inoltre l’ordinanza di rimessione era carente nella motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Grosseto aveva sollevato, in due ordinanze, questione di legittimità dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (conv. l. n. 35/2000, in materia di giusto processo) e dell’art. 513 c.p.p., contestando le limitazioni all’utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da imputati che avessero poi scelto di non rispondere.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate sono l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (conv. l. n. 35/2000) e l’art. 513 c.p.p. I parametri sono gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Grosseto.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per due ragioni: primo, le censure erano formulate in modo alternativo e cumulativo, senza che il rimettente specificasse quale norma fosse la ratio decidendi del giudizio a quo; secondo, la motivazione sulla rilevanza era insufficiente — il rimettente non indicava con chiarezza in quale modo la risposta della Corte avrebbe influito sul giudizio principale.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica sulla rilevanza della questione: il giudice deve spiegare perché la norma impugnata è applicabile nel giudizio a quo e come l’esito del giudizio di costituzionalità potrebbe incidere sulla sua decisione. La formulazione alternativa o cumulativa di più censure distinte è causa di inammissibilità.
Domande e risposte
Perché non è ammissibile formulare censure «in alternativa»?
Il rimettente deve avere già individuato qual è la norma effettivamente applicabile nel giudizio a quo e sollevare la questione sulla base di quella norma. Se avanza dubbi su norme diverse in via alternativa, significa che non ha ancora chiarito quale sia la ratio decidendi del caso: la questione è prematura.
Cosa si intende per «rilevanza» della questione di legittimità?
La rilevanza significa che la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile nel giudizio principale e che l’esito del giudizio costituzionale deve poter influire sulla decisione del giudice a quo. Senza rilevanza, la questione è inammissibile.
Cosa è successo a queste norme dopo il 2002?
La legge n. 63/2001 aveva già ampiamente riformato sia l’art. 513 c.p.p. sia il regime transitorio del d.l. n. 2/2000, adeguandoli alla nuova versione dell’art. 111 Cost. Molte questioni di legittimità sollevate prima di quella riforma sono divenute prive di oggetto.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova, parametro centrale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, parametro invocato
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