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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal GUP di Bergamo contro la Camera dei deputati, relativo alla delibera di insindacabilità delle opinioni dei deputati Sgarbi e Balocchi nei confronti del senatore Di Pietro. Il ricorso era stato notificato dopo la conclusione del procedimento penale di primo grado, con conseguente difetto di interesse.
Di cosa si tratta
I deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi erano stati rinviati a giudizio per diffamazione aggravata a mezzo televisione nei confronti di Antonio Di Pietro. Durante il programma “Sgarbi Quotidiani” avevano definito Di Pietro con espressioni ritenute offensive. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Il GUP di Bergamo aveva promosso conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto verte sulla delibera della Camera dei deputati del 29 luglio 1999 di insindacabilità delle opinioni di Sgarbi e Balocchi. Il parametro è l’art. 68, primo comma, Cost. Il ricorrente è il GUP del Tribunale di Bergamo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il GUP aveva proposto il conflitto nel corso della fase di udienza preliminare, ma il ricorso era stato notificato solo nel 2000 (con data 18 agosto 2000), dopo che nel frattempo si era svolto il dibattimento di primo grado. Il GUP non aveva più la competenza giurisdizionale sul caso e il conflitto era divenuto privo di oggetto, venendo meno il presupposto dell’attualità della lesione.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che la lesione delle attribuzioni del ricorrente sia attuale: se il giudice che ha promosso il conflitto ha perso la competenza sul procedimento a quo, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva sopravvenuta.
Domande e risposte
Perché il GUP perde legittimazione dopo che il processo è andato avanti?
Il GUP può promuovere conflitto solo finché è investito della questione. Se il giudizio è proseguito davanti al Tribunale e il GUP non è più coinvolto, non ha più interesse ad annullare la delibera di insindacabilità della Camera: la lesione delle sue attribuzioni è cessata.
La Camera aveva torto a deliberare l’insindacabilità?
La Corte non si pronuncia sul merito: l’inammissibilità impedisce ogni valutazione di merito. Non sappiamo quindi se le opinioni di Sgarbi e Balocchi avessero il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost.
Come si propone correttamente un conflitto di attribuzione tra poteri?
Il ricorso deve essere depositato tempestivamente, quando il giudice ricorrente è ancora investito del procedimento. I termini non sono rigidamente fissati, ma l’attualità della lesione e la legittimazione del ricorrente devono persistere fino alla decisione della Corte.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, presupposto del conflitto di attribuzione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.