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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il Sostituto Procuratore di Firenze non era dotato di legittimazione a sollevare questione di legittimità nel contesto del proprio atto, poiché la convalida del sequestro probatorio non costituisce un «giudizio» ai fini dell’incidentalità della questione, e il PM non è un «giudice» ai sensi dell’art. 1 della legge n. 87/1953.

Di cosa si tratta

Il Sostituto Procuratore di Firenze, mentre stava procedendo alla convalida di un sequestro probatorio, si era trovato nell’impossibilità di nominare un difensore d’ufficio perché l’Ordine degli avvocati non aveva ancora attivato i nuovi uffici previsti dalla legge n. 60/2001. Ha quindi sollevato questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge n. 60/2001 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio).

La questione di legittimità costituzionale

Le norme impugnate sono gli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio). I parametri invocati sono gli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 Cost. Il rimettente è il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per due ragioni concorrenti: il PM non è un «giudice» ai sensi dell’art. 1 della legge n. 87/1953, e la procedura di convalida del sequestro probatorio non è un «giudizio» nel senso rilevante per la questione incidentale di legittimità costituzionale.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo da un «giudice» nell’esercizio di una funzione giurisdizionale. Il pubblico ministero, pur essendo un organo della giurisdizione, non può proporre questioni di legittimità nell’ambito di atti tipicamente requirenti.

Domande e risposte

Perché il PM non può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

Il sistema di giustizia costituzionale incidentale prevede che la questione sia sollevata da un «giudice» nel corso di un «giudizio»: il PM svolge funzioni di parte nel processo penale e non di organo giudicante, anche quando esercita attività con connotati decisori come la convalida di atti della polizia giudiziaria.

Cosa ha cambiato la legge n. 60/2001 sulla difesa d’ufficio?

La legge n. 60/2001 ha riformato il sistema di nomina dei difensori di ufficio, istituendo apposite liste tenute dagli Ordini degli avvocati e un ufficio centralizzato per l’individuazione del difensore. Il rimettente lamentava che la nuova procedura fosse inattuabile in mancanza della predisposizione dell’ufficio centralizzato.

Cos’è la convalida di un sequestro probatorio?

Quando la polizia giudiziaria esegue un sequestro probatorio di propria iniziativa (art. 354 c.p.p.), deve darne immediata comunicazione al PM, che ha 48 ore per convalidarlo o disporne la restituzione (art. 355 c.p.p.). Si tratta di un atto del PM, non di un provvedimento giurisdizionale in senso stretto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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