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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla sospensione, durante l’emergenza COVID-19, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sollevate dai giudici dell’esecuzione di Trieste e Savona.

Di cosa si tratta

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il legislatore ha più volte sospeso l’esecuzione degli sfratti e dei rilasci di immobili. Alcuni giudici dell’esecuzione dubitavano che queste sospensioni, sacrificando i diritti dei proprietari, fossero compatibili con la Costituzione e la CEDU.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali ordinari di Trieste e di Savona, in funzione di giudici dell’esecuzione, hanno impugnato l’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, l’art. 17-bis del d.l. n. 34 del 2020 e altre norme di proroga, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alla sospensione delle esecuzioni di rilascio, senza esaminarle nel merito.

Il principio

L’ammissibilità del giudizio costituzionale presuppone che il rimettente individui correttamente l’oggetto e motivi la rilevanza delle questioni; in difetto, anche su materie sensibili come la sospensione COVID degli sfratti, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se le sospensioni COVID degli sfratti erano legittime?

No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi non si è pronunciata nel merito sulla legittimità delle sospensioni.

Quali diritti dei proprietari erano in gioco?

Erano richiamati il diritto di proprietà (art. 42), la tutela giurisdizionale (art. 24) e il giusto processo (art. 111), oltre a parametri europei come la CEDU.

Perché le questioni sono state ritenute inammissibili?

Per ragioni processuali legate al modo in cui i giudici hanno individuato l’oggetto e motivato la rilevanza, che hanno impedito l’esame di merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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