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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Toscana sull’inquadramento dei giornalisti, nella parte in cui consentiva di superare il limite statale al fondo per il trattamento accessorio, dichiarando non fondate le altre questioni.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana ha disciplinato l’inquadramento del personale giornalista a tempo indeterminato dei propri uffici stampa, prevedendo un assegno ad personam. Il Governo ha impugnato la legge, contestando in particolare il meccanismo che permetteva di superare il tetto fissato dallo Stato per il salario accessorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione alle norme statali sul lavoro pubblico e sui limiti al trattamento accessorio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale, nella parte in cui consentiva ai risparmi da riassorbimento dell’assegno ad personam di concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017; ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 8.
Il principio
I limiti statali alla spesa per il trattamento economico accessorio del personale pubblico vincolano anche le Regioni: una norma regionale che ne consenta il superamento invade la competenza statale in materia di ordinamento civile e contrasta con i vincoli di finanza pubblica.
Domande e risposte
Cosa ha annullato la Corte della legge toscana sui giornalisti?
Ha annullato l’art. 3 nella parte che permetteva di superare il tetto statale al fondo per il salario accessorio, lasciando in vigore l’inquadramento del personale.
Perché la Regione non poteva superare quel limite?
Perché il tetto al trattamento accessorio è fissato dalla legge statale e attiene all’ordinamento civile e ai vincoli di finanza pubblica, materie sottratte alla Regione.
Le altre parti della legge sono rimaste valide?
Sì. Le questioni sugli artt. 1 e 8 sono state dichiarate non fondate, quindi l’inquadramento dei giornalisti previsto da quelle norme è rimasto in vigore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e rapporto di lavoro pubblico
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio e vincoli di finanza pubblica
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione
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