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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, sollevata in riferimento al principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

Una legge del 2019 esclude il rito abbreviato — che consente uno sconto di pena — per i delitti puniti con l’ergastolo. Un giudice riteneva irragionevole e discriminatorio che imputati di reati gravi non potessero accedere al rito, a differenza di chi commette reati meno gravi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione: l’esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo non viola l’art. 3 Cost.

Il principio

Riservare i delitti più gravi, puniti con l’ergastolo, al rito ordinario non costituisce una disparità di trattamento irragionevole: la diversa gravità dei reati giustifica un diverso regime processuale, nell’ambito della discrezionalità del legislatore.

Domande e risposte

Chi è imputato di un reato da ergastolo può chiedere il rito abbreviato?

No. La legge n. 33 del 2019 lo esclude e la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura di disuguaglianza.

Perché l’esclusione non viola il principio di uguaglianza?

Perché la maggiore gravità dei delitti puniti con l’ergastolo giustifica un trattamento processuale differenziato, senza irragionevolezza.

Che differenza c’è con la sentenza n. 208 del 2021?

La sentenza n. 208 ha esaminato la stessa norma rispetto alla durata del processo (art. 111); questa ordinanza riguarda invece il principio di uguaglianza (art. 3).

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