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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della Regione Abruzzo che sottraeva le spese di funzionamento dei gruppi consiliari ai limiti statali di contenimento della spesa pubblica.

Di cosa si tratta

Le Regioni devono rispettare i limiti statali alla spesa per il personale e per il funzionamento dei propri organi. La Regione Abruzzo aveva previsto che a certe spese dei gruppi consiliari non si applicassero i tetti fissati da una legge statale del 2010. La Corte dei conti ha sollevato la questione in sede di parificazione del rendiconto.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018, ha impugnato l’art. 40 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (come sostituito nel 2013), tra l’altro in riferimento all’art. 136 della Costituzione, sull’efficacia delle sentenze della Corte.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 5, della legge regionale abruzzese, nella parte in cui escludeva l’applicazione dei limiti di spesa fissati dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010; ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 136 Cost.

Il principio

Le Regioni non possono sottrarre le spese di funzionamento dei gruppi consiliari ai limiti di contenimento della spesa stabiliti dallo Stato: una deroga di questo tipo viola i vincoli di coordinamento della finanza pubblica.

Domande e risposte

Cosa ha annullato la Corte della legge abruzzese?

Ha annullato l’art. 40, comma 5, nella parte in cui escludeva i limiti statali di spesa per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari.

Perché la Regione non poteva derogare ai limiti di spesa?

Perché i tetti alla spesa fissati dallo Stato rispondono a esigenze di coordinamento della finanza pubblica che vincolano anche le Regioni.

La censura sull’art. 136 della Costituzione è stata accolta?

No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 136, decidendo l’illegittimità su un diverso profilo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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