Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la censura sull’art. 77 Cost. e non fondate quelle sull’eccesso di delega (art. 76) e sul diritto di difesa (art. 24): la soppressione del Tribunale di Orvieto, deciso con la riforma della geografia giudiziaria del 2012, rispetta i criteri della legge delega ed è frutto di una scelta ragionevole del legislatore delegato.
Di cosa si tratta
Con il decreto legislativo n. 155 del 2012 (attuativo della legge delega n. 148 del 2011) il Governo riorganizzò la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sopprimendo numerosi tribunali minori per realizzare risparmi di spesa e maggiore efficienza. Tra questi venne soppresso il Tribunale ordinario di Orvieto. Alcuni dipendenti del Ministero della giustizia, in un giudizio d’urgenza ex art. 700 c.p.c. sul mantenimento del posto di lavoro, indussero il Tribunale a sollevare la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Orvieto, giudice rimettente, ha impugnato l’art. 1, comma 1, e la tabella A del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte relativa alla soppressione del proprio ufficio, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione, lamentando l’eccesso di delega rispetto ai criteri direttivi della legge n. 148 del 2011 e un sostanziale diniego di giustizia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 77 Cost., perché del tutto priva di illustrazione, e non fondate le questioni riferite agli artt. 24 e 76 Cost. Richiamando la precedente sentenza n. 237 del 2013, ha ritenuto che la scelta di sopprimere Orvieto — terzo tribunale più piccolo d’Italia — in luogo di Spoleto fosse coerente con i criteri della delega e ragionevole nella prospettiva dell’efficienza perseguita dal legislatore.
Il principio
Il legislatore delegato dispone di margini di discrezionalità nell’attuazione della delega, purché ne rispetti la ratio e la scelta si inserisca coerentemente nel quadro normativo, nel rispetto del canone di ragionevolezza. I criteri direttivi della legge delega operano come norme interposte nel giudizio di costituzionalità del decreto delegato.
Domande e risposte
Perché il Tribunale poteva sollevare la questione?
Perché doveva applicare la norma sulla soppressione del proprio ufficio in un giudizio pendente, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Che cos’è l’eccesso di delega?
È il vizio del decreto legislativo che si discosta dai principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento nella legge delega, in violazione dell’art. 76 Cost. Qui la Corte lo ha escluso.
La soppressione di un tribunale viola il diritto di difesa?
No: secondo la Corte la riorganizzazione bilancia i sacrifici degli utenti con il guadagno di efficienza del sistema, senza determinare diniego o difficoltà di accesso alla giustizia.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, invocato per il presunto diniego di giustizia.
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa, parametro centrale del giudizio.
- Art. 77 della Costituzione — decretazione delegata e d’urgenza, censura dichiarata inammissibile.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.