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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con questa ordinanza la Corte costituzionale corregge due errori materiali contenuti nella propria sentenza n. 10 del 2016, relativi al testo della motivazione e all’indicazione dei soggetti che avevano sollevato la questione.

Di cosa si tratta

Si tratta di un provvedimento di natura tecnica: la Corte interviene per correggere refusi (errori materiali) presenti in una propria precedente pronuncia, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di una questione di legittimità costituzionale, ma di un procedimento per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 10 del 2016, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto la sostituzione, al punto 4 del Considerato in diritto, delle parole «del ricorso» con «delle ordinanze», e, nel dispositivo, la rettifica dell’indicazione dei soggetti rimettenti, da «Province di Novara e di Asti» a «Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte».

Il principio

Gli errori materiali contenuti nelle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, senza alcuna incidenza sul contenuto sostanziale della pronuncia rettificata.

Domande e risposte

Cos’è un’ordinanza di correzione di errore materiale?

È un provvedimento con cui la Corte rettifica refusi o sviste presenti in una propria decisione, senza modificarne il contenuto sostanziale.

Quali errori sono stati corretti?

Un’espressione errata nella motivazione («del ricorso» in luogo di «delle ordinanze») e l’indicazione sbagliata dei soggetti rimettenti nel dispositivo della sentenza n. 10 del 2016.

La correzione cambia l’esito della sentenza n. 10/2016?

No: si tratta di una rettifica formale che non incide sul contenuto della decisione.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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