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La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittime alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano sul servizio civile volontario e dichiara non fondate le questioni sulla legge della Regione Marche. La competenza statale in materia di difesa della Patria include il servizio civile nazionale e impedisce alle Province autonome di modificarne la durata o i crediti formativi.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato sia la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7/2004 sul servizio civile volontario, sia la legge della Regione Marche n. 15/2005 sul sistema regionale del servizio civile. Il punto centrale era la distinzione tra servizio civile nazionale (ricondotto al dovere di difesa della Patria, di competenza statale esclusiva) e servizio civile regionale o provinciale (istituzione facoltativa di Regioni e Province, distinta da quello nazionale). Bolzano aveva disciplinato entrambi con le stesse regole, superando i limiti della competenza provinciale.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: varie disposizioni delle leggi Provincia Bolzano n. 7/2004 e Regione Marche n. 15/2005. Parametri: artt. 117, secondo comma, lett. d) (difesa), terzo e quarto comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, della Costituzione; artt. 8, 9 e 80 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Quanto alla legge di Bolzano, la Corte dichiara illegittime: a) la previsione di una durata variabile da 6 a 12 mesi per il servizio civile nazionale (mentre il d.lgs. n. 77/2002 prevede 12 mesi); b) la delega a un regolamento provinciale dei crediti formativi universitari e professionali per i volontari del servizio civile nazionale (riservati allo Stato); c) parzialmente, la norma sui requisiti dei volontari del servizio civile nazionale. Per il resto, le questioni su Bolzano e quelle sulla legge Marche vengono dichiarate non fondate: le Regioni e le Province autonome possono istituire e disciplinare un proprio servizio civile — diverso da quello nazionale — nell’ambito delle loro competenze.
Il principio
Il servizio civile nazionale, riconducibile al dovere di difesa della Patria (art. 117, secondo comma, lett. d, Cost.), è di esclusiva competenza statale. Le Regioni e le Province autonome possono istituire un proprio servizio civile «regionale» o «provinciale», ma questo deve essere distinto e autonomo rispetto a quello nazionale, senza modificarne le regole.
Domande e risposte
Cosa distingue il servizio civile nazionale da quello regionale?
Il servizio civile nazionale è disciplinato dalla legge n. 64/2001 e dal d.lgs. n. 77/2002, è alternativo al servizio militare e si ricollega al dovere di difesa della Patria. Il servizio civile regionale o provinciale è un’iniziativa autonoma delle Regioni o Province, non riconducibile al dovere di difesa, che deve avere basi normative, finalità e risorse distinte.
Perché la Provincia di Bolzano non poteva variare la durata del servizio civile?
Perché la durata del servizio civile nazionale (12 mesi) è fissata dallo Stato con il d.lgs. n. 77/2002. Solo il Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito decreto, può prevedere durate diverse. La Provincia non può modificare unilateralmente questo parametro per i volontari che prestano servizio civile nazionale sul territorio provinciale.
Le Marche potevano istituire un proprio sistema regionale di servizio civile?
Sì, nei limiti della competenza regionale. La legge Marche n. 15/2005 è stata ritenuta non fondata nelle questioni sollevate dal Governo, perché disciplinava correttamente un sistema regionale distinto da quello nazionale, senza invadere le funzioni statali di programmazione, indirizzo e controllo del servizio civile nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di difesa e servizio civile nazionale
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, parametro invocato
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.